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CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E DI BUONA CONDOTTA PREMESSA

PREMESSA
L’Associazione Nazionale Cantiere Sicura “ANCS” non ha fini di lucro e si prefigge il compito di studiare, innovare, formare e divulgare la legislazione, i sistemi, i metodi, le modalità di installazione e smontaggio, nonché le tecniche per il miglioramento dei sistemi anticaduta in ogni settore, delle reti  di sicurezza, dei parapetti, dei punti di ancoraggio e delle scale, in condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione sociale di tali tematiche.
Il presente codice etico e di buona condotta, è un documento ufficiale di ANCS ed ha lo scopo di assicurare che i valori etici e deontologici di buona condotta dell'Associazione siano chiari e precisi, costituendo lo standard di comportamento degli organi sociali, dei loro componenti e di tutti i soci senza alcuna eccezione e di tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con l'Associazione.
Tale codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.
L'Associazione nell’ambito delle sue attività assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative, nonché dei regolamenti interni, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.
L'iscrizione all'Associazione, comporta il rispetto del presente codice. Il mancato rispetto dello stesso ed anche le eventuali conseguenti sanzioni, saranno demandate ai preposti organi dell’Associazione.
Articolo 1 - Norme Generali
Iscrivendosi a ANCS ci si impegna al rispetto del presente codice e si è garanti nei confronti dell’associazione e dei suoi Iscritti, che il proprio comportamento, quello della Società rappresentata, nonché quello di tutti gli altri soggetti facenti parte della Società rappresentata (siano essi dipendenti, liberi professionisti e con ogni altra diversa forma di lavoro/collaborazione) siano conformi ai principi del codice stesso.
Qualora vi fossero casi non espressamente disciplinati, sarà in ogni caso necessario comportarsi in maniera tale da salvaguardare l’immagine e la reputazione dell'Associazione e più in generale della categoria rappresentata.
Gli Iscritti sono tenuti ad operare nel rispetto dello statuto associativo e seguire ogni altra indicazione e iniziativa assunta dall’Associazione.
Gli Iscritti si impegnano ad applicare le norme nazionali ed internazionali di riferimento e ad uniformare la propria attività ai contenuti delle norme stesse. Qualora emergesse contrasto fra i principi enunciati nel presente codice e i comportamenti degli iscritti, questi ultimi saranno obbligati a sottoporsi al giudizio dei competenti Organi Associativi per la valutazione delle condotte poste in essere.
Nello svolgimento delle proprie attività gli iscritti devono attuare ed ispirarsi ai principi di correttezza, dignità, indipendenza ed obiettività che vengono considerati indispensabili all'esercizio professionale. Analogamente gli iscritti dovranno fare in modo che gli stessi principi siano salvaguardati da tutti i soggetti coinvolti.
L’Associazione e i propri iscritti si impegnano ad evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, razza, sesso, religione, nazionalità, opinione e pensiero.
Ogni iscritto deve operare nel rispetto dell’incarico/appalto assunto con il cliente/committente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate, nonché collaborare lealmente con l’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 2 –Indipendenza Professionale e Correttezza
Ogni Iscritto prima di assumere un incarico/appalto e durante la sua realizzazione, deve verificare l’eventuale esistenza di condizioni economico-finanziarie, politiche, culturali e professionali che possano inficiare la sua indipendenza di giudizio e obiettività e/o creare conflitto di interessi.
Gli iscritti devono svolgere la loro attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente/committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti e deve impegnarsi ad evitare anche il minimo sospetto di disonestà, frode, inganno o condotta non appropriata.
Ogni iscritto, deve conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale ed evitare di fornire servizi se sono contrari alle norme vigenti e/o al presente codice.
La libera concorrenza fra gli iscritti, deve svolgersi in forma corretta e basarsi esclusivamente su elementi reali quali la competenza professionale e l’esperienza.
Articolo 3 - Consapevolezza delle capacità
Ciascun iscritto accetta gli incarichi/appalti per i quali si sente adeguato e competente e dovrà comunicare al cliente/committente le eventuali circostanze che gli impediscono di accettare l’incarico/appalto relativo alla prestazione richiesta ed indirizzare, qualora sia nelle possibilità dell’iscritto, il cliente/committente verso altri soggetti con competenze specifiche nel migliore interesse dello stesso.
Articolo 4 - Aggiornamento e formazione 
Tutti gli iscritti sono tenuti a curare costantemente la propria preparazione professionale e competenza settoriale, conservando e accrescendo il proprio sapere.
L’associato è tenuto a partecipare, a corsi e/o eventi di formazione/aggiornamento organizzati da ANCS al fine di essere costantemente informato sulle evoluzioni scientifiche e delle metodologie, sia nelle specifiche competenze connesse alla propria sfera di competenza preferenziale, che nelle competenze generali e sistemiche.
L’associato sarà altresì obbligato a partecipare attivamente all’associazione, fornendo eventuali idee e/o conoscenze che potrebbero migliorare il relativo settore di competenza di ANCS.
Articolo 5 – Riservatezza e Integrità
Tutte le informazioni riguardanti l'attività dei clienti/committenti, devono essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale, pertanto, possono essere divulgate solo su specifica autorizzazione da parte del cliente/committente e comunque non possono essere utilizzate a vantaggio proprio o di altri.
Gli iscritti sono tenuti a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a chi ha con loro collaborato e a creare le condizioni affinché tale riservatezza sia mantenuta da parte di tutti quelli che a vario titolo hanno concorso nell’attuazione dell’attività.
Gli Iscritti devono ispirare la propria condotta al massimo riserbo anche nei casi in cui l’incarico non si sia perfezionato.
Durante il rapporto professionale, gli iscritti devono garantire l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a loro disposizione o dagli stessi realizzati per la realizzazione delle attività richieste dal cliente/committente.
L’obbligo a mantenere riservate le informazioni apprese durante la propria attività prosegue anche dopo la cessazione del rapporto e comunque nei limiti della legislazione corrente.
Articolo 6 - Tutela del cliente/committente
Gli Iscritti sono tenuti alla presentazione di un’offerta nella quale siano trattati tutti gli elementi tecnici ed economici del futuro incarico. Qualora l'iscritto abbia ricevuto un incarico solamente verbale, è opportuno che egli ne dia conferma scritta al Cliente per precisarne contenuti, limiti e reciproci diritti e doveri.
L’iscritto non deve consapevolmente consigliare al proprio cliente/committente soluzioni inutilmente gravose, inefficaci, illecite o fraudolente e deve rifiutarsi di accettare l’incarico qualora possa desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra ad operazioni illecite od illegittime o in contrasto con i principi del presente codice.
L’iscritto è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del Cliente in termini tali da poter condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
L’iscritto è tenuto a informare i competenti organi dell’associazione della eventuale condotta professionalmente scorretta di un altro iscritto nei casi in cui ritenga idonea tale condotta a pregiudicare i valori e principi del presente codice.
Nell’espletamento della propria attività professionale, l’iscritto: 
   a) deve svolgere incarichi professionali inerenti alla propria specifica competenza. Egli non può farsi sostituire da un terzo, salvo formali accordi con il Committente/cliente. Può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità; 
b) deve operare con perizia, diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i documenti associativi di riferimento; 
c) deve adempiere al suo incarico nel tempo ragionevolmente necessario con la natura del lavoro a lui commissionato. 
L’iscritto che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione. Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l’incarico, informerà tempestivamente il Committente/cliente e faciliterà il compito del suo successore.
Articolo 7 - Ottenimento del lavoro
Ogni iscritto non deve influire nei confronti di terzi e nei confronti di personale dipendente del cliente/committente, reale o potenziale, con provvigioni o compensi di qualsiasi natura nell'intento di ottenere l'assegnazione di incarichi/appalti che altrimenti non verrebbero assegnati.
Articolo 8 - Attività Promozionale
Ogni Iscritto deve mantenere l'attività promozionale e di pubbliche relazioni entro i limiti di lealtà e correttezza professionale, sia nella forma, che nei contenuti.
Articolo 9 - Rapporto tra Iscritti
I rapporti fra gli iscritti devono trarre ispirazione dai principi di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà, con l'obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione tra di essi, il livello di professionalità ed esaltare anche l’utilità sociale della stessa.
Gli iscritti nell'intrattenere rapporti professionali tra loro, dovranno mantenere una posizione di pari dignità, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione ed eviteranno, altresì, di arrecare danno al singolo iscritto e discredito all'associazione.
Devono inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali e contribuire, attraverso un rapporto attivo, all'elevazione dell'immagine della professione e dell’associazione.
Gli iscritti devono evitare comportamenti che possono sfociare in controversie con altri associati/colleghi e nell'eventuale insorgenza, operino attivamente per trovare una soluzione amichevole anche ricorrendo alla mediazione e intervento degli organi istituzionali dell'associazione.
Ogni iscritto deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi/associati e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega/iscritto, deve informarne l’Associazione.
Gli iscritti si impegnano a collaborare in particolare con i colleghi/associati più giovani e/o meno esperti, mostrandosi disponibile a contribuire fattivamente alla loro formazione e crescita professionale.
Articolo 10 - Rapporto dell’iscritto con l’Associazione
L’iscritto considera ANCS come associazione di riferimento per lo sviluppo di capacità ed attitudini professionali degli operatori della sicurezza, basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri Soci e con i soggetti a cui è rivolta l’attività professionale. 
L’iscritto deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.
L’iscritto accetta ed osserva lo statuto, il presente codice, le deliberazioni degli organi statutari, nonché gli accordi intercorrenti tra ANCS e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale.
L’iscritto deve essere in regola con la quota annuale prevista per l’iscrizione all’associazione.
L’iscritto può utilizzare l’appartenenza a ANCS solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.
Articolo 11 - Incarichi associativi
L’iscritto non può operare a nome di ANCS se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell’Associazione da esso autorizzato.
L’iscritto che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall’associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.    
Gli incarichi assunti dagli iscritti su mandato dell’associazione sono da considerare a titolo gratuito, salvo apposita deliberazione nella quale si indica il compenso previsto.
Articolo 12 - Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, gli iscritti promuovono rapporti leciti e corretti nell’ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa o offerta di pagamenti o di beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio; in nessun modo è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti.
Articolo 13 - Sanzioni
In caso di segnalazione di comportamenti lesivi del presente codice, o di conflitto fra Associazione e Iscritto, o di comportamento dell’Iscritto contrario alle norme di legge, il Collegio dei Probiviri attiverà una procedura entro 30 giorni dalla ricezione dell’informazione, provvederà ad acquisire tutta la documentazione necessaria, nonché, eventualmente, a convocare le parti interessate per approfondimenti e confronti.
Conclusa la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri provvederà all’erogazione della sanzione.
In base alla gravità del comportamento accertato, recidività accertate ed eventuale protrarsi nel tempo di comportamenti che violano il presente codice, le sanzioni previste sono:
• Richiamo da parte del Presidente dell'Associazione, comunicato per iscritto e motivato. Il richiamo consiste nel richiamare l’iscritto sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi;
• Sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. La sospensione è un atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo e di decadenza dalle eventuali cariche direttive e/o di rappresentanza esterna dell’Associazione;
• Risoluzione del rapporto associativo. Trattasi di atto formale di interruzione perpetua di ogni genere di rapporto associativo che verrà deliberata dopo aver sentito il Socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell’ANCS.

 

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